Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso per cassazione viene depositato presso la cancelleria del giudice a quo con il numero di copie prescritte dall'art. 164 delle disposizioni di https://sequestrodipersonaascopod55463.bloggazza.com/29052213/la-mejor-parte-de-ricorso-in-cassazione